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Sez. U, Sentenza n. 4109 del 16/06/1983 (Rv. 429061 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - DOMANDA INERENTE A PRESTAZIONI LAVORATIVE SUBORDINATE E RISULTANTE FONDATA SU SITUAZIONI RICONDUCIBILI NELL'AMBITO DEL PUBBLICO IMPIEGO-DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - RICORRENZA DI VIZI DELL'ATTO COSTITUTIVO - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429061-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - DOMANDA INERENTE A PRESTAZIONI LAVORATIVE SUBORDINATE E RISULTANTE FONDATA SU SITUAZIONI RICONDUCIBILI NELL'AMBITO DEL PUBBLICO IMPIEGO-DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - RICORRENZA DI VIZI DELL'ATTO COSTITUTIVO - IRRILEVANZA - LIMITI.*

Il principio, secondo cui la questione di giurisdizione va definita alla stregua dei fatti allegati ed a prescindere da ogni indagine nel merito, comporta che la domanda inerente a prestazioni lavorative subordinate in favore della pubblica amministrazione, la quale risulti fondata su situazioni astrattamente riconducibili nello ambito di un rapporto di pubblico impiego, per concorso dei relativi requisiti, ivi compreso l'atto costitutivo del rapporto stesso, resta devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, indipendentemente dall'eventuale ricorrenza di vizi di detto atto costitutivo, salvo che gli stessi siano di per sè tali da precludere, anche in astratto, la configurabilità di tale requisito, e, quindi, di un rapporto di pubblico impiego. (V 788/80, mass n 404239).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)