Sez. U, Sentenza n. 788 del 05/02/1980 (Rv. 404239 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ATIPICITA O INVALIDITA DELL'ATTO DI INSERIMENTO NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE PUBBLICISTICA ED ASSOGGETTAMENTO DEL RAPPORTO ALLE NORME DEL DIRITTO PRIVATO - INCIDENZA SULLA NATURA PUBBLICISTICA DEL RAPPORTO MEDESIMO - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ATIPICITA O INVALIDITA DELL'ATTO DI INSERIMENTO NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE PUBBLICISTICA ED ASSOGGETTAMENTO DEL RAPPORTO ALLE NORME DEL DIRITTO PRIVATO - INCIDENZA SULLA NATURA PUBBLICISTICA DEL RAPPORTO MEDESIMO - ESCLUSIONE.*
Al fine della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la ricorrenza di un rapporto di pubblico impiego, riguardo a prestazioni lavorative subordinate che vengano effettuate in favore di un ente pubblico non economico, quale l'universita degli studi di Napoli, con continuita e retribuzione predeterminata, nonche con inserimento nell'ambito dell'organizzazione pubblicistica dell'ente medesimo, non puo essere posta in discussione in relazione alla eventuale atipicita od invalidita dell'atto con il quale l'amministrazione abbia manifestato la propria volonta di procedere a detto inserimento, ovvero all'eventuale assoggettamento del rapporto stesso alle norme del diritto privato, trattandosi di circostanze non incidenti sulla natura pubblicistica di quest'ultimo, ed i cui effetti sono valutabili solo dal giudice munito di giurisdizione. (V 1586/79, mass n 397927; (V 1191/79, mass n 397409).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)