diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3166 del 23/05/1984 (Rv. 435213 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - RIPARTIZIONE DELLO ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI - REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI SODDISFACIMENTO IMMEDIATO DEL CREDITO ASSISTITO DA PREDEDUZIONE MOTIVATA DA MERE RAGIONI DI DISPONIBILITÀ DI CASSA O DA ESIGENZE DELLA PROCEDURA - DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO - PORTATA - RECLAMO AL TRIBUNALE EX ART. 26 LEGGE FALL. - AMMISSIBILITÀ - PROVVEDIMENTO CAMERALE DI QUEST'ULTIMO IN ESITO AL RECLAMO STESSO - IMPUGNABILITÀ - CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435213-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - RIPARTIZIONE DELLO ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI - REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI SODDISFACIMENTO IMMEDIATO DEL CREDITO ASSISTITO DA PREDEDUZIONE MOTIVATA DA MERE RAGIONI DI DISPONIBILITÀ DI CASSA O DA ESIGENZE DELLA PROCEDURA - DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO - PORTATA - RECLAMO AL TRIBUNALE EX ART. 26 LEGGE FALL. - AMMISSIBILITÀ - PROVVEDIMENTO CAMERALE DI QUEST'ULTIMO IN ESITO AL RECLAMO STESSO - IMPUGNABILITÀ - CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE.*

Il decreto, con il quale il giudice delegato, in Sede di ripartizione dell'attivo fallimentare, disattenda la richiesta di soddisfacimento immediato e separato del credito assistito da prededuzione, senza disconoscerne la collocazione preferenziale, ma per mere ragioni di disponibilità di cassa o di opportunità in relazione alle esigenze della procedura, non ha portata decisoria su posizioni di diritto soggettivo, configurando atto amministrativo reso nell'Esercizio di poteri di direzione e sorveglianza del procedimento concorsuale. Ne consegue che detto decreto resta soggetto al reclamo al tribunale, secondo la disciplina fissata dall'art. 26 della legge fallimentare (la cui legittimità costituzionale è stata esclusa dalla sentenza n. 42 del 1981 della Corte costituzionale solo nel diverso caso dei decreti di natura decisoria resi dal giudice delegato in materia di riparto dell'attivo) e che, inoltre, il provvedimento camerale adottato dal tribunale in esito al reclamo (analogamente privo di contenuto decisorio su diritti soggettivi), non è impugnabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. (V 5784/81, mass n 416499; (V 4999/79, mass n 401657).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110, Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)