Sez. 1, Sentenza n. 5784 del 03/11/1981 (Rv. 416499 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE - DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO DI APPROVAZIONE ED ESECUTIVITÀ DEL PIANO DI RIPARTO - NATURA DI SENTENZA - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - AMMISSIBILITÀ - SENTENZA N. 42 DEL 1981 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - APPLICABILITÀ NEI PROCEDIMENTI IN CORSO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE - DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO DI APPROVAZIONE ED ESECUTIVITÀ DEL PIANO DI RIPARTO - NATURA DI SENTENZA - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - AMMISSIBILITÀ - SENTENZA N. 42 DEL 1981 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - APPLICABILITÀ NEI PROCEDIMENTI IN CORSO.*
A seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 42 del 1981, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 26 della legge fallimentare, nella parte in cui assoggetta al reclamo al tribunale, secondo la disciplina contenuta nella norma medesima, i provvedimenti decisori emessi dal giudice delegato in materia di piani di riparto, il decreto, con il quale detto giudice approva e rende esecutivo un piano di riparto, incidendo su posizioni di diritto soggettivo, ha natura sostanziale di sentenza non altrimenti impugnabile, e, quindi, può essere denunciato con ricorso per Cassazione, ai sensi dello art. 111 della Costituzione. Tale principio, derivando da un mutamento di norma processuale per effetto della suddetta pronuncia della Corte costituzionale, trova immediata applicazione nei procedimenti in corso, e, pertanto, implica l'ammissibilità del ricorso per Cassazione che sia stato proposto contro il menzionato decreto, ancorché in data anteriore a quella pronuncia.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)