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Sez. 2, Sentenza n. 3102 del 31/03/1987 (Rv. 452197 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CESSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - CONSENSO DEL CONTRAENTE CEDUTO - NATURA - ELEMENTO COSTITUTIVO DEL NEGOZIO - CONSENSO TACITO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452197-01

CONTRATTI IN GENERE - CESSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - CONSENSO DEL CONTRAENTE CEDUTO - NATURA - ELEMENTO COSTITUTIVO DEL NEGOZIO - CONSENSO TACITO - AMMISSIBILITÀ.*

La cessione di contratto è costituita da un negozio complesso di trasmissione tra cedente, cessionario e contraente ceduto, per cui il consenso di quest'ultimo - il quale può essere successivo, oltre che preventivo, e, in Mancanza di particolari requisiti di Forma del contratto oggetto della cessione, può essere manifestato anche in modo tacito, ossia per "facta concludentia" - è elemento costitutivo del negozio al pari del consenso degli altri due soggetti, e ciò a differenza che nella cessione di credito, in cui l'assenso del debitore ceduto è estrinseco alla convenzione. (V 1758/73, mass n 364711; (V 3170/72, mass n 360956; (V 1330/70, mass n 347047).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1406

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)