Sez. 2, Sentenza n. 1415 del 15/02/1997 (Rv. 502457 - 01)
USI CIVICI - IMPUGNAZIONI - COMPETENZA | Opposizione al progetto di liquidazione dei diritti di Uso Civico - Decisione processuale del Commissario - Controversie di cui all'art. 32 Legge 16 giugno 1927 n. 1766 - Estensione - Reclamo alla Corte d'Appello di Roma - Esperibilità - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Costituzione - Inammissibilità.
USI CIVICI - IMPUGNAZIONI - COMPETENZA
Poiché l'opposizione al progetto di liquidazione dei diritti di Uso Civico instaura una controversia sull'esistenza di essi, la decisione del Commissario rientra in quella di cui all'art. 32 primo comma Legge 16 giugno 1927 n. 1766 anche allorché risolve, senza decidere nel merito, una questione preliminare di rito (nella specie aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza del termine previsto dell'art. 15 del Regio Decreto 26 febbraio 1928 n. 332) e pertanto è reclamabile ai sensi dell'art. 32, secondo comma, predetta legge, e non ricorribile in Cassazione ai sensi dell'art. 111 Costituzione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. 26/02/1928 num. 332 art. 15, Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 1, Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 32, Legge 10/07/1930 num. 1078 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)