Sez. U, Sentenza n. 9412 del 11/11/1994 (Rv. 488523 - 01)
USI CIVICI - IMPUGNAZIONI - RECLAMI | Alla sezione speciale della Corte d'Appello di Roma - Impugnazione delle decisioni del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici - Capi della decisione contenenti provvedimenti connessi alla pronuncia sull'oggetto principale della controversia - Utilizzabilità del medesimo gravame - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
USI CIVICI - IMPUGNAZIONI - RECLAMI
Le sentenze pronunciate dai Commissari regionali per il riordinamento degli usi civici, nelle controversie indicate nell'art. 32 legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono impugnabili con il reclamo alla sezione speciale usi civici della Corte d'appello di Roma, a norma dell'art. 32 cit. e dell'art. 3 legge10 luglio 1930, n. 1078, anche nei capi contenenti provvedimenti direttamente connessi, preliminari o conseguenziali alla pronuncia sull'oggetto principale della controversia - concernente l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di uso civico o la rivendicazione delle terre -, come quelli dichiarativi della nullità di convenzioni, di atti amministrativi, in genere, di atti di disposizione di terreni che risultino gravati da usi civici: con la conseguenza che, anche contro queste ultime statuizioni, non è esperibile il rimedio, esclusivamente residuale, del ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost..
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 32, Legge 10/07/1930 num. 1078 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)