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Sez. 1, Sentenza n. 2454 del 14/10/1966 (Rv. 324751 - 01)

SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - MODIFICAZIONI - DIRITTO DI RECESSO - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE AD UN SOCIO - NOZIONE DI GIUSTA CAUSA.*
Stato
decisa il 1966-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324751-01

SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - MODIFICAZIONI - DIRITTO DI RECESSO - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE AD UN SOCIO - NOZIONE DI GIUSTA CAUSA.*

Non solo riguardo ai rapporti di lavoro, ma anche in tema di mandato, di societa, di apertura di credito bancario e simili - e cioe in tutti i casi in cui la legge attribuisce particolari effetti ad una 'giusta causà -, il concetto di giusta causa si ricollega sempre alla altrui violazione di obblighi contrattuali, o alla violazione dei doveri di fedelta, di lealta, di diligenza o di correttezza, che ineriscono alla natura fiduciaria del rapporto e lo assoggettamento ad una speciale disciplina. In tema di societa, quindi, il recesso del socio puo ritenersi determinato da giusta causa solo quando costituisca reazione legittima al comportamento degli altri soci, che obiettivamente e ragionevolmente sia tale da scuotere la fiducia in essi riposta. Non e sufficiente a determinare una giusta causa il recesso ne il disaccordo su una qualsiasi pretesa, anche se infondata, ne un qualsiasi pretestuoso motivo di dissenso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1723, Cod. Civ. art. 1845, Cod. Civ. art. 2437, Cod. Civ. art. 1727, Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2285, Cod. Civ. art. 1726, Cod. Civ. art. 1725

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)