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Sez. 1, Sentenza n. 1602 del 14/02/2000 (Rv. 533798 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO - RECESSO DEL SOCIO | Giusta causa - Nozione - Portata.
Stato
decisa il 2000-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533798-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO - RECESSO DEL SOCIO

In tema di rapporti societari, l'indagine in tema di giusta causa di recesso (art. 2285 cod.civ.) va necessariamente ricondotta (così come per i rapporti di lavoro, di mandato, di apertura di credito, e per tutti quelli cui la legge attribuisca particolari effetti al concetto di "giusta causa") alla altrui violazione di obblighi contrattuali, ovvero alla violazione dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza inerenti alla natura fiduciaria del rapporto sottostante, con la conseguenza che il recesso del socio di una società di persone può ritenersi determinato da giusta causa solo quando esso costituisca legittima reazione ad un comportamento degli altri soci obiettivamente, ragionevolmente ed irreparabilmente pregiudizievole del rapporto fiduciario esistente tra le parti del rapporto societario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1723, Cod. Civ. art. 1845, Cod. Civ. art. 2437, Cod. Civ. art. 2285

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)