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Sez. 1, Ordinanza n. 9577 del 14/04/2026 (Rv. 677900-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE | Liquidazione giudiziale - Imprenditore agricolo - Fatti costitutivi e impeditivi - Onere della prova - Riparto.
Stato
decisa il 2026-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677900-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE

In tema di liquidazione giudiziale, compete a chi ne sollecita la dichiarazione di apertura nei confronti di un imprenditore agricolo allegare e dimostrare, quale fatto costitutivo, l'esistenza di un'attività commerciale che si affianchi all'attività agricola; grava, invece, su chi invoca l'esenzione dalla liquidazione giudiziale il corrispondente onere probatorio di tale fatto impeditivo, assumendo la sussistenza delle condizioni per ricondurre l'attività commerciale svolta nell'ambito dell'art. 2135, comma 3, c.c., sia ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., sia in applicazione del generale principio di vicinanza alla prova.

Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2135 com. 1, Cod. Civ. art. 2135 com. 3, Legge Falliment. art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)