Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1049 del 21/01/2021 (Rv. 660224 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE | Dichiarazione di fallimento - Imprenditore agricolo - Esenzione dal fallimento - Onere della prova - Attività di commercializzazione dei prodotti agricoli - Limiti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE
L'esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento postula la prova - da parte di chi la invoca in ossequio all'art. 2697, comma 2, c.c. e del principio di vicinanza della prova – della sussistenza delle condizioni per ricondurre l'attività di commercializzazione dei prodotti agricoli esercitata nell'ambito di cui all'art. 2135, comma 3, c.c., dovendosi segnatamente dimostrare che essa ha come oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2135 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)