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Sez. L, Ordinanza n. 13182 del 18/05/2025 (Rv. 675557-01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE | Sanzioni amministrative per lavoro irregolare ex art. 3 del d.l. n. 12 del 2002 - Natura "sostanzialmente penale" - Conseguenze - Principio di retroattività della lex mitior - Applicabilità.
Stato
decisa il 2025-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675557-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE

La sanzione amministrativa per il c.d. lavoro irregolare, prevista dall'art. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 2002, conv. con modif. nella l. n. 73 del 2002, in ragione della sua eccedenza rispetto al valore del profitto in concreto conseguito o conseguibile dall'autore dell'illecito, ha natura afflittiva e quindi "sostanzialmente penale", con conseguente applicabilità del regime di retroattività della lex mitior.

Decreto Legge 22/02/2002 num. 12 art. 3 CORTE COST., Legge 23/04/2002 num. 73 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)