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Sez. L, Sentenza n. 1925 del 27/03/1982 (Rv. 419768 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PRESUPPOSTO - LESIONE DEL VINCOLO DI FIDUCIA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1982-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419768-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PRESUPPOSTO - LESIONE DEL VINCOLO DI FIDUCIA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento non è sufficiente rilevare che un determinato fatto sia in astratto obiettivamente idoneo a ledere in qualche modo il vincolo di fiducia fra le parti del rapporto di lavoro, occorrendo, invece, accertare, in concreto, se, in relazione alla natura ed alla qualità del singolo rapporto intercorso fra le parti, alla posizione che in esso abbia avuto il prestatore di opera e, quindi, alla qualità ed al grado del particolare vincolo di fiducia che tale rapporto comporta, la specifica Mancanza commessa dal dipendente - considerata e valutata non solo nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, specie in relazione alle particolari circostanze e condizioni in cui è stata posta in essere, ai suoi motivi ed ai suoi effetti ed alla intensità dell'elemento intenzionale o colposo postovi dallo agente - risulti oggettivamente e soggettivamente tale da ledere gravemente, così da farla venire meno, la fiducia che il datore di lavoro deve riporre nel proprio dipendente in quel particolare rapporto. Tale accertamento, che si risolve in un apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito, è incensurabile in Sede di legittimità. (Conf 514/78, mass n 389817).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)