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Sez. L, Sentenza n. 514 del 03/02/1978 (Rv. 389817 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1978-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389817-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Per stabilire in concreto l'esistenza della giusta causa di licenziamento non e sufficiente rilevare che un determinato fatto sia in astratto obbiettivamente idoneo a ledere in qualche modo il vincolo di fiducia tra le parti del rapporto di lavoro; occorre, invece, accertare in concreto se, in relazione alla natura e alla qualita del singolo rapporto intercorso tra le parti, alla posizione che in esso abbia avuto il prestatore d'opera e, quindi, alla qualita e al grado del particolare vincolo di fiducia che quel rapporto comportava, la specifica Mancanza commessa dal dipendente, considerata e valutata non solo nel suo contenuto obbiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, specie in relazione alle particolari circostanze e condizioni in cui e stata posta in essere, ai suoi motivi e ai suoi effetti e all'intensita dell'elemento intenzionale o colposo postosi dall'agente, risulti, oggettivamente e soggettivamente, tale da ledere gravemente, cosi da farla venir meno, la fiducia che il datore di lavoro deve poter riporre nel proprio dipendente in quel particolare rapporto. Tale accertamento si risolve in un apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito e incensurabile in Sede di legittimita.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)