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Sez. 5, Sentenza n. 27987 del 21/12/2011 (Rv. 620633 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI | Cessione di quote di partecipazioni sociali nella misura del 90% - Valutazione dell'avviamento - Possibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2011-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620633-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la cessione di quote di partecipazioni sociali - nella specie effettuata nella misura del 90% - non consente all'Amministrazione di prendere in considerazione l'avviamento, poiché, consistendo questo nell'attitudine di un complesso aziendale a conseguire risultati economici diversi di quelli raggiungibili attraverso l'utilizzazione isolata dei singoli elementi che lo compongono, il relativo valore si realizza, di norma, solo nel caso di sostituzione nell'impresa di un soggetto diverso attraverso il trasferimento dell'intera azienda, o di un suo ramo, ad altra società o ad altro imprenditore individuale, ovvero mediante concentrazione dell'intero capitale nella persona di un unico socio.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)