Sez. 1, Sentenza n. 2168 del 02/03/1987 (Rv. 451396 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE - CESSIONE DELLA QUOTA SOCIALE DI UNA SOCIETÀ DI PERSONA DA PARTE DI UN SOCIO AD UN ALTRO SOGGETTO - TASSABILITÀ - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE - CESSIONE DELLA QUOTA SOCIALE DI UNA SOCIETÀ DI PERSONA DA PARTE DI UN SOCIO AD UN ALTRO SOGGETTO - TASSABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Ai fini dell'imposta di R.m., la cessione da parte di un socio della quota sociale di una società di persone ad altro soggetto non è tassabile sotto il profilo della plusvalenza, né ai sensi dell'art. 106, né ai sensi dell'art. 100 del DPR 29 gennaio 1958 n. 645 - norme richiamate nel secondo comma dell'art. 81 del medesimo testo unico delle imposte dirette - poiché la prima norma disciplina la tassazione delle plusvalenze di beni appartenenti a soggetti tassabili in base a bilancio, mentre la seconda norma consente la tassazione dell'avviamento, quale plusvalenza derivante dal realizzo del valore dei beni relativi all'impresa, (solo) nel caso di trasferimento dell'intera azienda ad altra società o concentrazione delle quote sociali nella persona di un unico socio. Pertanto, quando muta soltanto la posizione patrimoniale del singolo socio, il plusvalore conseguente al trasferimento di una quota sociale può essere sottoposto a tassazione nei confronti del socio cedente, a norma del capoverso del citato art. 81, solo se, in concreto, resti accertato che esso è conseguenza di un'operazione speculativa del socio. (V 4783/84, mass n 408605; (V 4542/84, mass n 436444; (V 2081/83, mass n 426939; (V 2554/81, mass n 413326; (V 2554/81, mass n 413327; (V 2166/79, mass n 398515; (Conf 1537/79, mass n 397887).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 81, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 100, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 106 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)