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Sez. U, Sentenza n. 1 del 18/03/1970 Ud. (dep. 30/11/1970) Rv. 115780 - 01

REATI CONTRO LA PERSONALITA DELLO STATO - DELITTI -CONTRO LA PERSONALITA INTERNA DELLO STATO - DEVASTAZIONE, SACCHEGGIO E STRAGE - STRAGE - DIFFERENZA DAL REATO COMUNE DI STRAGE.*
Stato
decisa il 1970-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/115780-01

REATI CONTRO LA PERSONALITA DELLO STATO - DELITTI -CONTRO LA PERSONALITA INTERNA DELLO STATO - DEVASTAZIONE, SACCHEGGIO E STRAGE - STRAGE - DIFFERENZA DAL REATO COMUNE DI STRAGE.*

Il delitto di strage politica previsto dall'art 285 cod pen si differenzia da quello di strage comune soltanto per la presenza, nel primo reato, dell'elemento psicologico subspecifico (fine motivo), che segna la connessione tra l'Azione e l'intento finalistico di recare offesa alla personalita dello stato, restando per il resto identiche le due figure delittuose nell'elemento obiettivo e nell'elemento subiettivo proprio del reato (dolo). In altri termini, la strage e reato comune (contro la pubblica incolumita) se l'agente non abbia avuto altro fine che quello di uccidere private persone diventa reato speciale politico (contro la personalita dello stato) se l'intento dell'agente sia stato che l'evento si ripercuota sulla compagine statale come lesione alla persona giuridica dello stato.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 422, Cod. Pen. art. 285 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)