Sez. 1, Sentenza n. 5914 del 29/01/1990 Ud. (dep. 23/04/1990) Rv. 184126 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - STRAGE - FINE DI UCCIDERE - DOLO SPECIFICO - NECESSITÀ - DOLO EVENTUALE - INAMMISSIBILITÀ.*
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - STRAGE - FINE DI UCCIDERE - DOLO SPECIFICO - NECESSITÀ - DOLO EVENTUALE - INAMMISSIBILITÀ.*
Ai fini della configurabilità del delitto di strage, il fine di uccidere - proprio perché integra il dolo specifico del reato - non può mai essere surrogato da forme degradate come quella del dolo eventuale. Ne consegue che la morte di una o più persone deve sempre rappresentare lo scopo specificamente perseguito dall'agente e non un evento che il soggetto, nel volerne un altro meno grave, si sia rappresentato come probabile o possibile conseguenza della propria Determinazione, agendo anche a costo di provocarlo. (V mass n 115780; (Conf mass n 098906; (Conf mass n 107624; (Conf mass n 159147; (Conf mass n 165722; (Conf mass n 172768; (Conf mass n 172976; (Conf mass n 179466; (Conf mass n 179714; (Conf mass n 182307).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 422
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)