Sez. 3, Sentenza n. 11280 del 16/11/1993 (Rv. 484340 - 01)
Edilizia popolare ed economica - Assegnazione - Disposizione dell'alloggio - Locazione | Godimento dell'alloggio in virtù di contratto con l'assegnatario - Obbligo di pagamento del canone all'assegnatario medesimo - Nullità del contratto di locazione - Opponibilità da parte del conduttore - Esclusione.
Edilizia popolare ed economica - Assegnazione - Disposizione dell'alloggio - Locazione
Colui che ha il godimento dell'alloggio popolare in virtù di contratto di locazione stipulato con l'assegnatario, nonostante il divieto dell'art. 26 legge 8 agosto 1977 n. 513, è tenuto al pagamento del canone pattuito all'assegnatario, senza potergli opporre la nullità prevista dalla citata norma che non è riferibile ai rapporti interni tra assegnatario ed il suo conduttore, essendo questo carente di interesse perché il relativo accertamento comporterebbe la decadenza del suo diritto di godimento dell'abitazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)