Sez. 3, Sentenza n. 9813 del 09/10/1997 (Rv. 508674 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - LOCAZIONE | Domanda, dell'assegnatario, di rilascio dell'alloggio da parte del conduttore, per necessità (art. 59, legge 392 del 1978) - Nullità della locazione, ex lege 513 del 1977 (art. 26) - Rilevabilità d'ufficio - Ammissibilità - Condizioni - Conseguenze.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - LOCAZIONE
Se l'assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, locato ad un terzo, ne chiede il rilascio per necessità di adibirlo ad abitazione propria (art 59, lett. a) legge 27 luglio 1978 n. 392), il giudice può - senza incorrere nella violazione degli artt. 102 e 112 cod. proc. civ. in relazione alle ragioni opposte dal convenuto - accogliere la domanda, rilevando d'ufficio e dichiarando la nullità del contratto di locazione (art. 26, primo e quinto comma legge 8 agosto 1977 n. 513), con conseguente mancanza di titolo del detentore dell'alloggio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)