Sez. 1, Sentenza n. 5021 del 08/05/1995 (Rv. 492154 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Conferimento al procuratore del potere di nominare altri procuratori e avvocati e di eleggere domicilio - Natura ed effetti - Potere di nominare, confermare o revocare procure "ad litem" in qualunque grado o sede - Conferimento - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
Nel caso in cui con la procura "ad litem" sia stato conferito al procuratore il potere di nominare altri procuratori ed avvocati e di eleggere domicilio, tale specifica disposizione si caratterizza come autonoma procura "ad negotia" che, superando i limiti del contestuale mandato "ad litem", faculta il procuratore legale a nominare altri procuratori e difensori, i quali hanno veste non già di sostituti del legale che li abbia nominati (ai sensi dell'art. 9 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578), ma di rappresentanti processuali della parte. Il mandato di diritto sostanziale, con il quale sia stato conferito ad un soggetto il potere di nominare, confermare o revocare procure "ad litem" in qualunque grado o sede, abilita tale soggetto a rilasciare procura speciale per proporre ricorso per cassazione, anche se quel mandato generale sia stato conferito anteriormente alla sentenza da impugnare con il ricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)