Sez. U, Sentenza n. 289 del 25/05/1999 (Rv. 526611 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI | Avvocato sospeso dall'esercizio dell'attività professionale - Conferimento di delega ad un collega - Per la sostituzione in udienza - Attività di esecuzione della delega da parte del sostituto - Riferibilità all'attività professionale del sostituito - Conseguenze - Indebito esercizio dell'attività professionale da parte del sostituito.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI
La delega conferita dal difensore ad un collega, perché lo sostituisca in udienza, rappresenta un atto tipico di esercizio dell'attività professionale, indirizzato all'espletamento dell'incarico ricevuto dal cliente, poiché il sostituto, nell'eseguire la delega intervenendo nel processo in forza di essa e senza avere ricevuto direttamente alcun mandato dal cliente del sostituito, opera solo quale "longa manus" di quest'ultimo e l'attività processuale da lui svolta è pertanto riconducibile soltanto all'esercizio professionale del sostituito ed è come se fosse svolta dallo stesso. Ne consegue che deve essere considerato indebito esercizio dell'attività professionale il comportamento di un professionista legale che, trovandosi in situazione di sospensione disciplinare da detta attività, abbia conferito delega ad un collega e si sia fatto sostituire in una causa.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 9 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 40, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)