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Sez. 3, Sentenza n. 538 del 19/01/2000 (Rv. 532953 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE | Sentenza di annullamento - Termini oggettivi della controversia - Immodificabilità.
Stato
decisa il 2000-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532953-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE

Nel giudizio di rinvio non sono modificabili i termini obiettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza di annullamento, estendendosi tale preclusione anche alle questioni di diritto, ancorché rilevabili d'ufficio, ove esse tendano a porre nel nulla o a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione, che fissa il principio di diritto non in via accademica ma agli effetti della decisione finale della causa concreta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)