Sez. 3, Sentenza n. 538 del 19/01/2000 (Rv. 532953 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE | Sentenza di annullamento - Termini oggettivi della controversia - Immodificabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE
Nel giudizio di rinvio non sono modificabili i termini obiettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza di annullamento, estendendosi tale preclusione anche alle questioni di diritto, ancorché rilevabili d'ufficio, ove esse tendano a porre nel nulla o a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione, che fissa il principio di diritto non in via accademica ma agli effetti della decisione finale della causa concreta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)