Sez. L, Sentenza n. 6126 del 19/06/1998 (Rv. 516608 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE | Sentenza d'annullamento - Termini oggettivi della controversia - Immodificabilità - Sentenza d'annullamento contenente direttive di determinazione del danno conseguente al licenziamento illegittimo - Deduzione di rinunzia da parte del lavoratore a tale domanda nel precedente grado di merito - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE
Nel giudizio di rinvio non sono modificabili i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza d'annullamento, estendendosi tale preclusione anche alle questioni di diritto, ancorché rilevabili d'ufficio, ove esse tendano a porre nel nulla o a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione, che fissa il principio di diritto non in via accademica ma agli effetti della decisione finale della causa concreta. Ne consegue - con riguardo a controversia circa le conseguenze risarcitorie del licenziamento illegittimo - che qualora la sentenza di annullamento limiti l'ambito di indagine del giudice di rinvio all'accertamento dell'avvenuta cessazione della materia del contendere e, in caso di esito negativo di tale accertamento, alla determinazione del danno eccedente quello compensato dalle cinque mensilità di retribuzione, nel relativo giudizio non potrà farsi valere una eventuale rinunzia del lavoratore alla domanda risarcitoria derivante dalla sua mancata riproposizione nel precedente grado d'appello, stante l'incompatibilità fra l'asserita rinunzia e le direttive in concreto impartite dal giudice di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)