Sez. 1, Sentenza n. 3568 del 16/06/1998 Cc. (dep. 13/08/1998) Rv. 211270 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Arrivo degli atti al tribunale del riesame entro il quinto giorno dall'istanza - Ritualità della decisione - Atti inviati in distinti momenti dall'autorità procedente - Irrilevanza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
In tema di riesame dei provvedimenti cautelari personali, non si ha perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva allorché l'arrivo degli atti al tribunale del riesame avvenga entro il quinto giorno da quello di ricevimento dell'avviso da parte dell'autorità procedente, da assumersi come "dies a quo" non computabile per il calcolo del termine in esame, a nulla rilevando che gli atti siano stati inviati (e siano pervenuti) in due distinte soluzioni. (Fattispecie nella quale l'istanza era stata presentata il 19 novembre, l'avviso di essa era pervenuto il 21 novembre all'autorità procedente e gli atti erano pervenuti, in parte il 24 e in parte il 26 novembre al tribunale del riesame). (Contra Corte cost., 22 giugno 1998 n. 232).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)