Sez. U, Sentenza n. 13 del 17/12/1997 Ud. (dep. 29/10/1997) Rv. 209034 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Caducazione automatica del provvedimento cautelare per mancata trasmissione, nel termine, degli atti da parte dell'autorità procedente - Termine di riferimento - È quello dell'arrivo, e non quello dell'invio degli atti.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
Ai fini della caducazione automatica dell'ordinanza applicativa della misura cautelare prevista dall'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., in riferimento al precedente comma quinto, e cioè allorché la trasmissione degli atti non avviene nel termine ivi previsto, si ha inosservanza del termine quando gli atti non pervengono nel termine medesimo al tribunale del riesame, a nulla rilevando che il loro invio sia avvenuto nei cinque giorni dall'avviso.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)