Sez. 3, Sentenza n. 42519 del 24/10/2002 Cc. (dep. 18/12/2002) Rv. 223205 - 01
GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE | Art. 110 TULPS - Apparecchi e congegni per il giuoco d'azzardo - Individuazione.
GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE
L'art. 110 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931 n. 773), come da ultimo modificato dall'art. 37 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, distingue gli apparecchi e congegni per il giuoco d'azzardo tra quelli che hanno insita la scommessa, nel senso che sussiste l'impegno di una somma di danaro sulla previsione di un risultato del tutto indipendente dal comportamento del giocatore, e quelli che pur non avendo insita la scommessa consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in danaro, di qualsiasi importo e quindi anche irrisorio, o in natura, anche se inidoneo al conseguimento di un vantaggio economicamente apprezzabile.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 CORTE COST., Legge 18/06/2000 num. 388 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)