Sez. 3, Sentenza n. 18753 del 16/01/2003 Ud. (dep. 18/04/2003) Rv. 224718 - 01
GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE | Nuove disposizioni di cui alla legge n. 289 del 2002 - Apparecchi per il giuoco d'azzardo - Individuazione.
GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE
A seguito delle nuove disposizioni di cui all'art. 22 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, modificatrici dell'art. 110 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931 n. 773), si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il giuoco d'azzardo: a)quelli che hanno insita la scommessa o b)che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in danaro o in natura o c)vincite di valore superiore ai limiti fissati dal comma 6 del citato T.U. Gli apparecchi leciti da trattenimento e da giuoco di abilità, ai sensi dei commi 6 e 7 del citato art. 110, risultano pertanto: a) quelli che si attivano con l'introduzione di moneta metallica nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio e con costo della partita non superiore a 50 centesimi, con durata di ciascuna partita non inferiore a dieci secondi e che distribuiscono vincite in danaro (non superiore a venti volte il costo della partita) erogate immediatamente dalla macchina stessa in moneta; b)quelli che parimenti si attivano con l'introduzione di moneta non superiore a 50 centesimi, con preponderanza degli elementi di abilità o trattenimento e che consentono il prolungamento immediato della partita sino ad un massimo di dieci volte; c)quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso il quale il giocatore esprime la propria abilità fisica, mentale o strategica, attivabili con moneta metallica massima di un euro e che distribuiscono, direttamente ed immediatamente, premi consistenti in piccola oggettistica non convertibili e con valore non superiore a venti volte il costo della partita; d)quelli basati sulla sola abilità fisica, mentale e strategica e che non distribuiscono premi, con costo non superiore a 50 centesimi e durata variabile in relazione all'abilità del giocatore.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 37 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)