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Sez. U, Ordinanza n. 2814 del 24/02/2012 (Rv. 621384 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - IN GENERE | Estensione della giurisdizione agli antecedenti logici della domanda - Condizioni - Carattere incidentale dell'accertamento - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621384-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - IN GENERE

Il giudice munito della giurisdizione sulla domanda ha il potere-dovere di definire le questioni che integrino un antecedente logico della decisione a lui richiesta, fino a quando le stesse rimangano su un piano delibativo ed incidentale e non aprano, per previsione di legge o per libera iniziativa delle parti, una causa autonoma, di carattere pregiudiziale, sulla quale si debba statuire con pronuncia atta ad assumere autorità di giudicato. (Fattispecie relativa a domanda di risarcimento dei danni, proposta in sede ordinaria dal tesoriere comunale avverso l'ente pubblico che l'aveva denunciato per peculato; affermando il riportato principio, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, e non della Corte dei conti, sulla verifica dei residui di cassa, promossa incidentalmente dal Comune, trattandosi di accertamento insuscettibile di assumere l'autorità del giudicato e diretto soltanto a paralizzare la domanda risarcitoria, tramite dimostrazione di veridicità dei fatti penalmente denunciati).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 81, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)