Sez. U, Sentenza n. 6631 del 29/04/2003 (Rv. 562502 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Giudice tributario munito della giurisdizione sulla domanda - Questioni integranti antecedente logico della decisione - Potere - dovere di definizione delle stesse - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
Il giudice munito della giurisdizione sulla domanda ha il Potere - dovere di definire le questioni che integrino antecedente logico della decisione a lui richiesta, fino a quando le stesse rimangano su un piano delibativo e incidentale e non aprano, per previsione di legge o per libera iniziativa delle parti, una causa autonoma, di carattere pregiudiziale, sulla quale si debba statuire con pronuncia atta ad assumere autorità di giudicato: in questo caso si inserisce nel processo una ulteriore domanda, che è soggetta - in difetto di norme che prevedano deroghe per motivi di connessione - alle proprie regole sulla giurisdizione, con conseguente eventuale separazione delle due domande e devoluzione di ciascuna al giudice rispettivamente fornito della giurisdizione. Tale principio opera anche per la giurisdizione delle commissioni tributarie, sia nella previgente disciplina di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sia in quella del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il cui art. 2, comma terzo (nel testo introdotto dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448), nell'affidare al giudice tributario la risoluzione in via incidentale di ogni questione da cui dipenda la decisione delle controversie rientranti nella sua giurisdizione, tranne alcune eccezioni per le quali si impone l'apertura di una causa pregiudiziale dinanzi al giudice ordinario, ha natura meramente esplicativa di regole generali presenti nell'ordinamento (nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto che, rispetto alla domanda di rimborso della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di indubbia competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie, l'accertamento, richiesto con la stessa citazione introduttiva, della qualità del suolo occupato e della natura del rapporto di cessione in godimento dello stesso avesse carattere non incidentale, essendo reclamata una pronuncia in proposito, e configurasse quindi una ulteriore ed autonoma causa, esorbitante dalle attribuzioni delle commissioni tributarie e demandata al giudice ordinario).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)