Sez. 2, Sentenza n. 6172 del 17/03/2014 (Rv. 630162 - 01)
ENTI PUBBLICI - PATRIMONIO | Dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici - Diritto di prelazione del conduttore - Condizioni - Residenza o attività lavorativa nel Comune ove è sito l'immobile - Necessità - Fondamento.
ENTI PUBBLICI - PATRIMONIO
In tema di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, l'art. 6, comma 5, del d.lgs. 16 febbraio 1996, n. 104, nel subordinare il diritto di prelazione del conduttore alla legittimità dell'assegnazione originaria dell'immobile, implicitamente condiziona la prelazione stessa al fatto che egli risieda o lavori nel Comune ove l'immobile si trova, essendo ciò richiesto dall'art. 2 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, ai fini dell'assegnazione in locazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/02/1996 num. 104 art. 6 com. 5 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)