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Sez. 3, Sentenza n. 20550 del 30/09/2014 (Rv. 632359 - 01)

ENTI PUBBLICI - PATRIMONIO | Enti previdenziali privatizzati - Dismissione del patrimonio immobiliare - Art. 1, comma 38, della legge n. 243 del 2004 - Questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 24 e 101 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632359-01

ENTI PUBBLICI - PATRIMONIO

In tema di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 38, della legge 23 agosto 2004, n. 243, il quale esclude l'applicabilità della disciplina di cui al d.lgs. 16 febbraio 1996, n. 104, agli immobili degli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, in relazione agli artt. 2, 3, 24 e 101 Cost., in quanto la citata disposizione interpretativa, in mancanza di attività propedeutica alla vendita dei beni posta in essere da tali enti al momento della sua entrata in vigore, incide su mere aspettative di fatto vantate dagli inquilini, non determina un'ingiustificata ed irragionevole sperequazione tra soggetti versanti in situazioni perfettamente identiche, non impedisce o intralcia l'esercizio del diritto di difesa, rispondendo alla funzione propria di chiarire il senso di norme preesistenti, né lede il principio di divisione dei poteri, agendo sul piano astratto delle fonti normative, senza far venir meno la "potestas iudicandi".

Riferimenti normativi: Legge 23/08/2004 num. 243 art. 1 com. 38 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/02/1996 num. 104 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)