Sez. 1, Sentenza n. 4870 del 29/10/1987 Cc. (dep. 18/02/1988) Rv. 177621 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CONCORSO E CONVERSIONE DELLE IMPUGNAZIONI - ERRONEA PROPOSIZIONE DI UN MEZZO DI IMPUGNAZIONE - PRINCIPIO DELLA CONVERSIONE DEL NEGOZIO GIURIDICO INVALIDO IN QUELLO VALIDO - APPLICABILITÀ NEL CAMPO PROCESSUALE PENALE IN TEMA DI CONVERSIONE DELLE IMPUGNAZIONI IN CASO DI PROPOSIZIONE DI UN GRAVAME DIVERSO DA QUELLO CONSENTITO - ESCLUSIONE - ANCHE IN CASO DI ERRONEA PROPOSIZIONE ATTINENTE ALL'INDICAZIONE FORMALE DEL MEZZO PRESCELTO DIVERSO DA QUELLO CONSENTITO - "RATIO" - AMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE "AB ORIGINE" - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CONCORSO E CONVERSIONE DELLE IMPUGNAZIONI - ERRONEA PROPOSIZIONE DI UN MEZZO DI IMPUGNAZIONE - PRINCIPIO DELLA CONVERSIONE DEL NEGOZIO GIURIDICO INVALIDO IN QUELLO VALIDO - APPLICABILITÀ NEL CAMPO PROCESSUALE PENALE IN TEMA DI CONVERSIONE DELLE IMPUGNAZIONI IN CASO DI PROPOSIZIONE DI UN GRAVAME DIVERSO DA QUELLO CONSENTITO - ESCLUSIONE - ANCHE IN CASO DI ERRONEA PROPOSIZIONE ATTINENTE ALL'INDICAZIONE FORMALE DEL MEZZO PRESCELTO DIVERSO DA QUELLO CONSENTITO - "RATIO" - AMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE "AB ORIGINE" - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Il principio della conversione dell'atto giuridico invalido in quello valido, vigente in materia negoziale civile, non è applicabile nel campo processuale penale in tema di conversione delle impugnazioni in caso di proposizione di un gravame diverso da quello consentito, neppure quando l'erronea proposizione attiene alla indicazione formale del mezzo prescelto, diverso da quello consentito. Presupposto indispensabile per la operatività della conversione è la nullità del negozio che viene utilizzato per ricavarne gli elementi essenziali del negozio di tipo diverso nel quale deve convertirsi, ma tale presupposto è inesistente nel caso di mezzo d'impugnazione erroneamente proposto non essendo prevista in tale ipotesi l'inammissibilità del gravame né dell'art. 197, né dello art. 207 del cod. proc. pen. poiché, pertanto, l'indicazione erronea del mezzo di gravame proposto non è causa di nullità del negozio di impugnazione, viene a mancare il presupposto stesso della conversione, mentre l'atto medesimo raggiunge "ab origine" i suoi effetti tipici, e la impugnazione è ammissibile quando il provvedimento oggetto del gravame sia comunque individuato. (fattispecie in cui era stata proposta istanza di remissione del debito per le spese del procedimento ai sensi dell'art. 56 legge 26 luglio 1975 n. 354, rigettata con ordinanza del magistrato di sorveglianza avverso la quale l'unica impugnazione ammessa è il ricorso per Cassazione per violazione di legge, mentre l'interessato aveva proposto impugnazione qualificandola "appello" ed indirizzandola al tribunale di sorveglianza. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile "ab origine" sotto l'anzidetto profilo, ed inammissibile ex art. 524 cod. proc. pen. per essere stati proposti motivi di solo merito avverso provvedimento soltanto ricorribile per Cassazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 197, Cod. Proc. Pen. art. 207, Cod. Proc. Pen. art. 514, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)