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Sez. 2, Sentenza n. 10746 del 24/04/2008 (Rv. 602968 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE | Progetto di divisione formato dal giudice istruttore - Dichiarazione di esecutività - Consenso delle parti - Necessità - Opposizione dell'avente causa da un condividente - Rilevanza - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2008-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602968-01

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE

Il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento (avente forma e contenuto di ordinanza) con il quale il giudice istruttore dichiari esecutivo il progetto di divisione ai sensi dell'art. 789 cod. civ. è ammissibile su ricorso di uno dei condividenti solo ove si contesti la mancanza del consenso di una delle parti rispetto all'accordo divisionale, mentre è in ogni caso inammissibile se proposto, come nella specie, da parte dell'avente causa di uno dei condividenti che, se è legittimato ad intervenire nel giudizio di divisione ai sensi dell'art. 1113, primo comma, cod. civ., non si sostituisce in alcun modo al proprio dante causa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 789, Cod. Civ. art. 1113, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)