diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 8315 del 16/08/1990 (Rv. 468867 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - IN GENERE - PLURALITÀ DI BENE - ALIENAZIONE DI UN SINGOLO BENE PER INTERO O PRO QUOTA - EFFICACIA OBBLIGATORIA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1990-08-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468867-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - IN GENERE - PLURALITÀ DI BENE - ALIENAZIONE DI UN SINGOLO BENE PER INTERO O PRO QUOTA - EFFICACIA OBBLIGATORIA - CONSEGUENZE.*

Con riguardo alla comunione pro indiviso l'alienazione che il comproprietario faccia del suo diritto determina l'ingresso dello acquirente nella comunione soltanto nel caso in cui l'alienazione riguardi la quota o una frazione di questa, con la conseguenza che l'acquirente quale successore a titolo particolare dell'alienante è legittimato a domandare lo scioglimento della comunione a norma dell'art. 1111 cod. civ. nell'assunta qualità di partecipante. Qualora, invece, il comproprietario disponga di un singolo bene, o di una frazione di esso, tra quelli compresi nella comunione, l'alienazione ha efficacia non reale, bensì solo obbligatoria, con la conseguenza che della comunione continua a far parte il disponente, il quale resta pertanto titolare della Azione di cui all'art. 1111 cod. civ., potendo l'avente causa soltanto avvalersi dei diritti accordatigli dall'art. 1113 cod. civ.. (V 5042/87, mass n 453645; (V 1609/81, mass n 412277; (V 4925/80, mass n 408781).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 757, Cod. Civ. art. 1103, Cod. Civ. art. 1111, Cod. Civ. art. 1113

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)