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Sez. 1, Sentenza n. 2323 del 20/03/1990 (Rv. 466085 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - IN GENERE - INFRAZIONI AMMINISTRATIVE - ERRORE DI FATTO DETERMINATO DA COLPA - RESPONSABILITÀ DELL'AUTORE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466085-01

ATTI AMMINISTRATIVI - IN GENERE - INFRAZIONI AMMINISTRATIVE - ERRORE DI FATTO DETERMINATO DA COLPA - RESPONSABILITÀ DELL'AUTORE - SUSSISTENZA.*

Poiché, ai sensi dell'art. 3 legge 24 novembre 1981 n. 689, per integrare l'elemento soggettivo delle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa è sufficiente la semplice colpa, l'errore sul fatto, quando sia dovuto a negligenza o imprudenza - al pari di quanto avviene in materia penale per le contravvenzioni - lascia persistere la responsabilità dell'autore della violazione, restando tale responsabilità esclusa solo in caso di errore incolpevole. (Conf 5071/87, mass n 453671).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 47, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)