diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4821 del 30/05/1997 (Rv. 504814 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO | Determinazione in base all'oggetto della domanda - Adempimento di somma di denaro determinabile con calcolo aritmetico - Art. 1182, terzo comma, cod. civ. - Applicabilità - Eccezioni del convenuto - Incidenza sul merito della domanda, non sulla liquidità del credito.
Stato
decisa il 1997-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504814-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO

La competenza territoriale di una causa relativa ad un rapporto di obbligazione (art. 20 cod. proc. civ.) è determinata (art. 5 cod. proc. civ.) dall'oggetto della domanda e non dall'intero rapporto giuridico sottostante; pertanto, se il creditore agisce per il pagamento di una somma di denaro determinabile mediante calcolo aritmetico (nella specie saldo del corrispettivo pattuito per l'appalto, detratti gli acconti ricevuti, e aggiunta l'I.V.A.), il "forum destinatae solutionis" è il domicilio del creditore (art. 1182 terzo comma cod. civ.), mentre le eccezioni della controparte (vizi riconosciuti dall'appaltatore), non rendono illiquido il credito, ma, integrando fatti impeditivi della domanda, incidono sul merito della causa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)