Sez. 1, Sentenza n. 2817 del 08/02/2026 (Rv. 677289-02)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE | Accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa ex art. 61 CCII - Pubblicazione degli accordi nel registro delle imprese - Verifica del Tribunale, anche d'ufficio, della effettiva conclusione degli accordi tra debitori e creditori - Giudizio di fatto - Presupposto necessario della domanda di omologazione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE
In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti a efficacia estesa ex art. 61 CCII, l'avvenuta pubblicazione degli accordi nel registro delle imprese - contestualmente al deposito in tribunale e con acquisto di efficacia dal giorno della pubblicazione, a norma dell'art. 40, comma 4, CCII - non esclude la possibilità per il tribunale di procedere, anche d'ufficio, alla verifica della effettiva conclusione degli accordi tra debitore e creditori, nelle forme dovute e sulla base di un giudizio di fatto non censurabile in Cassazione, trattandosi di un presupposto dello strumento, inquadrabile come elemento ed oggetto necessario della domanda di omologazione.
CCII [ rnc : art = 0061 00, gen = LS, sp = CCII], CCII [ rnc : art = 0040 00, com = 0004, gen = LS, sp = CCII]
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)