Sez. 1, Ordinanza n. 11218 del 28/04/2025 (Rv. 674518-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE | Accordi di ristrutturazione dei debiti - Iscrizione nel registro delle imprese e deposito del ricorso in tribunale - Termini - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE
In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, l'iscrizione nel registro delle imprese del ricorso ex art. 182-bis l.fall. deve precedere o quanto meno essere contestuale al suo deposito in tribunale e, comunque, al più tardi, deve essere effettuata nel termine di cui all'art. 161, comma 6, l.fall., poiché consentire al debitore di procedere a tale formalità secondo tempistiche
discrezionali, anche oltre il detto termine, non solo produce effetti negativi per lo stesso debitore, ma impedisce ai terzi ed ai creditori di poter acquisire contezza dell'evoluzione della proposta di regolazione della crisi e di conoscere quale delle due opzioni alternative previste dalla legge ha scelto il debitore nel termine perentorio assegnatogli, esponendo quindi i creditori non aderenti ad una situazione di incertezza.
Legge Falliment. art. 182 bis, Legge Falliment. art. 161 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)