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Sez. 1, Sentenza n. 3945 del 05/07/1984 (Rv. 435915 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - OBBLIGHI - CONFLITTO DI INTERESSI - AMMINISTRATORE UNICO - IMPUGNAZIONI EX ART. 2391 COD. CIV. DA PARTE DEGLI ALTRI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI - INAMMISSIBILITÀ - DISCIPLINA EX ART. 1394 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435915-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - OBBLIGHI - CONFLITTO DI INTERESSI - AMMINISTRATORE UNICO - IMPUGNAZIONI EX ART. 2391 COD. CIV. DA PARTE DEGLI ALTRI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI - INAMMISSIBILITÀ - DISCIPLINA EX ART. 1394 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*

L'art. 2391 cod. civ. che nel disciplinare il conflitto di interessi tra amministratore e società, prevede quale unico rimedio l'impugnazione da parte degli altri amministratori e dei sindaci, non è applicabile ove manchino altri amministratori, e quindi nell'ipotesi di amministratore unico, che resta regolata, invece, dalla norma dell'art. 1394, per cui il conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato può essere fatto valere solo da quest'ultimo, e non da altri soggetti. (V 1771/76, mass n 380544; (V 2608/73, mass n 366081; (V 1016/73, mass n 363432; (V 3136/69, mass n 343102).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1394, Cod. Civ. art. 2391

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)