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Sez. U, Sentenza n. 673 del 03/02/1986 (Rv. 444235 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONTROVERSIA PROMOSSA DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - RICHIESTA DI COMPENSO PER PRESTAZIONI LAVORATIVE - PRONUNCIA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - RIGETTO DELLA ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE - MANCATA IMPUGNAZIONE - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - DEDUZIONE DELLA RICORRENZA DI UN RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444235-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONTROVERSIA PROMOSSA DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - RICHIESTA DI COMPENSO PER PRESTAZIONI LAVORATIVE - PRONUNCIA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - RIGETTO DELLA ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE - MANCATA IMPUGNAZIONE - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - DEDUZIONE DELLA RICORRENZA DI UN RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - INAMMISSIBILITÀ.*

Nella controversia promossa davanti al giudice ordinario, per conseguire il compenso che si assuma dovuto in relazione a prestazioni lavorative, la pronuncia, con la quale il giudice di primo grado rigetta l'eccezione di prescrizione del suddetto credito, integra una statuizione nel merito resa nel presupposto della sussistenza della propria giurisdizione, e, pertanto, ove acquisti autorità di giudicato, per effetto di mancata impugnazione in Sede di gravame, osta a che in Sede di legittimità possa sostenersi il difetto della giurisdizione medesima per la ricorrenza di un rapporto di pubblico impiego. (V 1294/83, mass n 426081).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)