Sez. U, Sentenza n. 1294 del 19/02/1983 (Rv. 426081 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE - SENTENZA DI PRIMO GRADO SULLA GIURISDIZIONE E NEL MERITO - MANCATA IMPUGNAZIONE DELLA STATUIZIONE PREGIUDIZIALE - FORMAZIONE DEL GIUDICATO INTERNO.*
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE - SENTENZA DI PRIMO GRADO SULLA GIURISDIZIONE E NEL MERITO - MANCATA IMPUGNAZIONE DELLA STATUIZIONE PREGIUDIZIALE - FORMAZIONE DEL GIUDICATO INTERNO.*
Qualora il giudice di primo grado abbia affermato la propria giurisdizione e rigettato la domanda, e la parte soccombente abbia proposto appello solo sul merito, la Mancanza di una tempestiva riproposizione, ad opera della controparte, dell'eccezione di difetto di giurisdizione formulata in primo grado, comporta la formazione del giudicato interno sulla suddetta pronuncia affermativa della giurisdizione, rilevabile anche d'ufficio ed in Sede di legittimità . (V 1300/81, mass n 411897; (V 4/80, mass n 403361; (V 3461/77, mass n 387019).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)