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Sez. 2, Sentenza n. 89 del 18/01/1955 (Rv. 881261 - 01)

PROVA TESTIMONIALE - CHIARIMENTO O INTERPRETAZIONE DI SCRITTO - AMMISSIBILITÀ. OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - INTERPRETAZIONE - SEMPLICE ERRORE MATERIALE - NON RILEVABILITÀ "PRIMA FACIE". OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - VIZI E MANCANZA DI CONSENSO - ERRORE OSTATIVO E NON CORRISPONDENZA DEL CONTENUTO DEL CONTRATTO AL COMUNE REALE VOLERE DELLE PARTI - DIFFERENZE.
Stato
decisa il 1955-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/881261-01

PROVA TESTIMONIALE - CHIARIMENTO O INTERPRETAZIONE DI SCRITTO - AMMISSIBILITÀ. OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - INTERPRETAZIONE - SEMPLICE ERRORE MATERIALE - NON RILEVABILITÀ "PRIMA FACIE". OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - VIZI E MANCANZA DI CONSENSO - ERRORE OSTATIVO E NON CORRISPONDENZA DEL CONTENUTO DEL CONTRATTO AL COMUNE REALE VOLERE DELLE PARTI - DIFFERENZE.

A) la prova di circostanze atte a rendere possibile, mediante interpretazione integrativa di un contratto scritto, la Determinazione della comune intenzione dei contraenti, non costituisce prova di un fatto contrario al contenuto del documento, e non cade pertanto sotto il divieto della prova per testi e per presunzioni sancite dagli artt. 2722 e 2729 codice civile. B) per ravvisare nella dizione dell'atto un semplice errore materiale, non occorre che la reale portata del contratto risulti prima facie, in modo manifesto, ben potendo l'esatta interpretazione essere frutto di complesse e sottili indagini di carattere logico. C) nel caso di errore ostativo, cioè di errore nella dichiarazione della volontà o nella sua trasmissione (art. 1433 codice civile) la legge, presupponendo che l'altro contraente abbia voluto concludere il contratto in conformità al contenuto della dichiarazione da lui ricevuta, mantiene ferma la validità del contratto, allorché l'errore, anche se essenziale, non sia riconoscibile dal contraente predetto; mentre, per converso, ove sussistano gli estremi della essenzialità e della riconoscibilità dell'errore, non riconosce al contratto gli effetti che esso dovrebbe produrre se il suo contenuto fosse conforme alla reale volontà del contraente, la cui dichiarazione sia affetta da errore, ma attribuisce soltanto a quest'ultimo un potere di annullamento del contratto, salvo che, prima che gliene potesse derivare pregiudizio, sia l'altra parte a offrirne l'esecuzione in modo conforme al contenuto ed alle modalità da lui realmente volute (art. 1432 e 143 3 codice civile). Tali regole non sono, invece, applicabili al caso del tutto diverso, che il contenuto del contratto, così come appare stipulato dalle parti, non corrisponda al loro comune reale volere; perché in tale ipotesi, sia che l'erronea formulazione sia opera delle parti o di un terzo da loro incaricato, sopperisce il principio che alla lettura del contratto prevale la comune intenzione delle parti (art. 1362 codice civile) ed il contratto stesso va interpretato in conformità di quest'ultima, quale si desume da tutto il complesso dell'atto.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)