Sez. 5, Sentenza n. 10514 del 31/03/1999 Ud. (dep. 07/09/1999) Rv. 214382 - 01
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - DANNEGGIAMENTO | Intervento edilizio in zona sottoposta a vincolo - Esecuzione di un'opera interessante cose di interesse storico o artistico senza autorizzazione della competente sovrintendenza - Concorso di reati - Sussistenza - Differente obiettività giuridica.
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - DANNEGGIAMENTO
Tra le contravvenzioni previste dall'art. 20 lett. c della legge 28.2.1985 n.47 e dagli artt. 18 e 59 della legge 1.6.1939 n.1089 vi è concorso, e non assorbimento, attesa la diversa obiettività giuridica e la diversa condotta punita che va individuata, nel reato edilizio, nella esecuzione di un'opera senza concessione edilizia posta a prevalente tutela dell'assetto urbanistico e, nel secondo, senza la autorizzazione della competente sovrintendenza prevista a tutela, prevalentemente, del patrimonio artistico, storico e archeologico.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. C CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)