Sez. 3, Sentenza n. 10392 del 13/10/1997 Ud. (dep. 15/11/1997) Rv. 209415 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Lottizzazione abusiva - Violazione del vincolo - Reato di cui all'art. 20 lett. C) Legge n. 47 del 1985 - Sussistenza di ipotesi autonoma e non di circostanza aggravante del reato di cui all'art. 20 lett. B) - Struttura e contenuto della violazione.
EDILIZIA - IN GENERE
Il reato di cui all'art. 20, lett. C) Legge 28 febbraio 1985, n. 47 costituisce una fattispecie autonoma e non una circostanza aggravante dell'ipotesi prevista dallo stesso art. 20, lett B). Infatti, la disposizione sub C) prevede specifiche condotte criminose: la lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio; la violazione del vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale. Tale illecito presenta sotto il profilo strutturale un elemento ulteriore rispetto a quello di cui alla lettera B), cioè la violazione del vincolo, e tale requisito è stato fissato dal legislatore poiché la condotta disciplinata viene ad incidere in modo rilevante non soltanto sull'assetto del territorio, ma sull'intero ambiente: la violazione determina un "vulnus" alle condizioni di vita della popolazione ivi residente, della quale altera le condizioni soggettive ed oggettive di vita, la cui protezione è costituzionalmente statuita dall'art. 9; tale illecito comporta una lesione del paesaggio, che va considerato anche una risorsa, non soltanto naturalistica, ma anche economica, poiché rappresenta fonte di introiti per la collettività.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. B CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)