Sez. 1, Sentenza n. 1822 del 20/06/1973 (Rv. 364803 - 01)
ELEZIONI - REGIONALI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE IN MATERIA DI ELEGGIBILITA - IMPUGNAZIONI - NOTIFICAZIONE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE - ESCLUSIONE.*
ELEZIONI - REGIONALI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE IN MATERIA DI ELEGGIBILITA - IMPUGNAZIONI - NOTIFICAZIONE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE - ESCLUSIONE.*
L'impugnazione, proposta avanti l'autorita giudiziaria, di deliberazioni adottate dal consiglio regionale in materia di eleggibilita (e non di decadenza) non deve essere necessariamente notificata al Presidente del consiglio stesso. (fattispecie riguardante la notifica - ritenuta non necessaria - al Presidente predetto di ricorso per Cassazione in causa relativa ad impugnazione di delibera di convalida di consigliere regionale). (V 1456/69, mass n 340239).*
Riferimenti normativi: Legge 16/05/1960 num. 570 art. 9 CORTE COST., Legge 17/02/1968 num. 108 art. 19 CORTE COST., Legge 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST., Legge 17/02/1968 num. 108 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)