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Sez. U, Sentenza n. 20219 del 19/11/2012 (Rv. 624136 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Illecito disciplinare per omesso invio delle comunicazioni dei redditi e dei volumi di affari alla Cassa nazionale forense - Presupposto - Iscrizione all'albo degli avvocati e procuratori - Sufficienza - Obbligo di domandare l'iscrizione alla Cassa Nazionale forense - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624136-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA

Costituisce illecito disciplinare, a norma dell'art. 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, la condotta dell'avvocato iscritto all'albo che ometta di inviare alla Cassa nazionale forense le comunicazioni relative all'ammontare dei redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF e dei volumi di affari dichiarati ai fini IVA, anche se il professionista non sia iscritto alla Cassa, né abbia l'obbligo di domandare l'iscrizione ad essa a fini previdenziali - avvenendo d'ufficio l'iscrizione a fini assistenziali per tutti gli iscritti agli albi - e di versare conseguentemente il contributo soggettivo, poiché il sistema normativo riferisce il dovere di comunicazione del reddito e del volume di affari indistintamente a tutti gli avvocati, a differenza dei praticanti, per i quali l'obbligo è espressamente previsto solo se gli stessi siano iscritti alla Cassa.

Riferimenti normativi: Legge 22/07/1975 num. 319 art. 2 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 17 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 22 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 23 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 141 art. 11, DM Grazia e Giustizia 22/05/1997 art. 1, DM Grazia e Giustizia 22/05/1997 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)