Sez. U, Sentenza n. 9184 del 07/06/2012 (Rv. 622833 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Obbligo di comunicazione dell'ammontare del reddito professionale alla Cassa di previdenza - Condizioni - Iscrizione all'albo degli avvocati e procuratori - Sufficienza - Iscrizione alla Cassa - Irrilevanza - Fondamento - Conseguenze - Omissione della comunicazione - Sanzione disciplinare - Legittimità..
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA
In tema di obblighi degli avvocati di comunicare alla Cassa di previdenza l'ammontare dei redditi dichiarati ai fini Irpef ed il volume d'affari dichiarati a fini IVA, la norma dell'art. 17, comma 5, della legge n. 576 del 1980, nel riferire letteralmente l'iscrizione alla Cassa ai soli praticanti e non anche agli avvocati e procuratori iscritti agli albi, pone per questi ultimi l'obbligo di comunicazione suddetto a prescindere dall'iscrizione alla Cassa, come confermato anche dall'articolo 22 della legge medesima, che distingue le figure professionali predette anche ai fini della sussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Cassa. Ne consegue che la comunicazione reddituale alla Cassa è obbligatoria anche per gli avvocati non iscritti alla stessa - senza che possa dubitarsi della legittimità costituzionale della relativa previsione, motivata dalle meritevoli esigenze sociali di garantire l'effettività dell'obbligo di iscrizione, ai fini dell'assistenza e previdenza obbligatoria della categoria professionale, nello stesso interesse dei relativi appartenenti - e che l'omissione della comunicazione è sanzionabile disciplinarmente.
Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 17 com. 5 CORTE COST., Legge 24/02/1997 num. 27, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)