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Sez. 3, Sentenza n. 42071 del 05/10/2011 Cc. (dep. 16/11/2011) Rv. 251309 - 01

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE | Condannato in stato di espiazione pena nello Stato di nazionalità o residenza in virtù di Accordo bilaterale - Mancata consegna - Restituzione del termine per impugnare la sentenza contumaciale - Decorrenza del termine di 30 giorni - Dies a quo - Individuazione.
Stato
decisa il 2011-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251309-01

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE

Il termine di trenta giorni entro cui dev'essere, a pena di decadenza, presentata la richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale (art. 175, comma secondo-bis, cod. proc. pen.) decorre, ove il condannato non sia stato estradato ma si trovi ad espiare la pena nello Stato di sua nazionalità o residenza in virtù di un Accordo bilaterale, dal momento in cui lo straniero sia specificamente informato e della possibilità di esperire tale rimedio contro la condanna pronunciata "in absentia", e dei termini previsti dalla legge entro cui esercitare il relativo diritto. (Nella specie si trattava di un cittadino albanese che, in virtù dell'Accordo bilaterale tra Italia ed Albania ratificato con la l. n. 204 del 2003, può espiare la pena nello Stato di residenza o di nascita).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 n. 2, Legge 25/07/1988 num. 334 CORTE COST., Legge 11/07/2003 num. 204

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)