Sez. 1, Sentenza n. 20036 del 09/05/2006 Cc. (dep. 13/06/2006) Rv. 233864 - 01
TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE | Termine di decadenza per la presentazione della richiesta - Decorrenza - Effettiva conoscenza del provvedimento - Nozione - Fattispecie.
TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE
In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza contumaciale, il comma secondo-bis dell'art. 175 cod. proc. pen., modif. dal D.L. 21 febbraio 2005 n.17, convertito con modificazioni nella L. 22 aprile 2005 n. 60, prevede un preciso termine di decadenza per la presentazione della richiesta, che decorre dal momento in cui il condannato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. Con tale espressione si deve intendere la sicura consapevolezza della esistenza e la precisa cognizione degli estremi del provvedimento, collegata alla notizia certa o alla comunicazione di un atto formale che consente di individuare senza equivoco il momento in cui tale conoscenza si é verificata, non potendosi, invece, lasciare alla discrezionalità dell'imputato la scelta del momento in cui prendere cognizione del provvedimento impugnato sulla base della propria convenienza. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva ritenuto tardiva la presentazione della richiesta di restituzione formulata dal condannato oltre i trenta giorni decorrenti dalla data di notifica dell'ordine di carcerazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 n. 2, Decreto Legge 21/02/2005 num. 17 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)